STATUTO DELLA "FONDAZIONE ANTONINO BORGHI"
Articolo 1 - Denominazione
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. dal 14 al 35 del Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché del D.P.R. 10.2.2000 n.361, è costituita, su iniziativa dell’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali (ANCREL), una fondazione denominata "Fondazione Antonino Borghi", senza vincoli di rappresentazione grafica (d’ora innanzi la "Fondazione").

Articolo 2 - Sede
La Fondazione ha sede legale nel Comune di Roma.
La Fondazione, oltre alla sede legale di Roma, ha anche una sede operativa nel Comune di Anzola dell’Emilia (BO).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.
La Fondazione può istituire uffici amministrativi e di rappresentanza, nonché sedi secondarie o decentrate, sia in Italia che all’estero, con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 – Scopo e attività istituzionali della Fondazione
La Fondazione persegue, in ambito nazionale e internazionale, finalità civiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione si caratterizza quale ente culturale, di ricerca, educativo e formativo ed ha per scopo lo studio e la ricerca in materia di contabilità pubblica, nonché l’aggiornamento tecnico-scientifico e culturale di tutti coloro che hanno interesse motivato alla conoscenza del Settore Pubblico, anche attraverso la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento e qualificazione dei soggetti che operano a vario titolo nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
A tal fine, la Fondazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività istituzionali: organizzazione e gestione di attività culturali, formative, di ricerca, di interesse pubblico e/o sociale, nei campi economici, giuridici, tributari, istituzionali e gestionali afferenti in generale alla Pubblica Amministrazione, incluse eventuali attività anche di natura editoriale e divulgativa.

A titolo esemplificativo, nell’ambito della propria attività istituzionale, la Fondazione potrà:
  1. promuovere, finanziare e realizzare incontri formativi, convegni, riunioni, nonché seminari di studio nei campi economici, giuridici, tributari e gestionali afferenti la Pubblica Amministrazione;
  2. promuovere e realizzare iniziative editoriali (a stampa, audiovisive, via web e su supporti di qualsiasi natura, riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di informazione tecnica;
  3. sostenere l’attività di enti che agiscono nel campo degli studi economici, giuridici e tributari riferiti alla Pubblica Amministrazione, mediante il sostegno ed il rilievo dell’attività da essi svolta e dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire;
  4. promuovere, finanziare e realizzare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per tutti coloro che sono interessati allo studio della Pubblica Amministrazione;
  5. promuovere, finanziare e realizzare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche e culturali inerenti la Pubblica Amministrazione, anche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali e internazionali;
  6. provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di particolare interesse nel proprio ambito di attività, anche per conto di Istituti di ricerca Universitaria e di Enti Pubblici e Privati;
  7. organizzare attività culturali, scientifiche e tecniche, informatiche anche in collaborazione con associazioni e/o enti e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale di tutti coloro che a vario titolo operano nella Pubblica Amministrazione o hanno interesse allo studio della medesima;
  8. istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca nelle materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche del proprio ambito di attività;
  9. istituire e realizzare corsi e scuole di preparazione, perfezionamento, aggiornamento e orientamento professionale, nonché corsi di formazione e qualificazione previsti dalla legislazione in materie afferenti le competenze professionali di coloro che operano, direttamente o indirettamente, nell’ambito o in favore della Pubblica Amministrazione;
  10. promuovere e realizzare iniziative inerenti la qualificazione e la certificazione della qualità della professione del revisore degli enti locali;
  11. attività finalizzate alla realizzazione di laboratori di tipo tecnico – didattico.
Sono escluse iniziative di natura sindacale.
Per il concreto svolgimento delle indicate attività ed il raggiungimento degli scopi statutari, la Fondazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  • stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi natura, anche per il finanziamento delle iniziative da promuovere, ivi compresi lTassunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, esclusivamente nell’interesse della Fondazione e non a favore di terzi, la locazione, il comodato, l’acquisto di beni, anche immobili, l’assunzione di personale nelle forme giuridiche più opportune, che sia considerato funzionale per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  • stipulare ogni atto e contratto ritenuto più opportuno al fine di garantire la più efficiente gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  • partecipare ad associazioni, fondazioni, persone giuridiche ed istituzioni, pubbliche e private, che direttamente perseguano scopi analoghi a quelli della Fondazione, anche in sede di costituzione dei medesimi organismi;
  • partecipare ad avvisi e bandi pubblici, anche di co-progettazione e di co-programmazione, riconducibili alla finalità statutarie della Fondazione;
  • richiedere contributi pubblici e privati;
  • stipulare accordi, partnership e convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri, con persone giuridiche, pubbliche o private, che siano considerati necessari e/o opportuni per il raggiungimento dei propri scopi;
  • porre in essere ogni altra attività di supporto al perseguimento delle finalità statutarie, ricercando in ogni caso condizioni di equilibrio economico e finanziario.

Articolo 4 - Attività diverse
In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere, previo parere favorevole di ANCREL, anche attività diverse rispetto alle attività istituzionali che costituiscono il suo oggetto principale, purché secondarie, strumentali e/o complementari.
L’individuazione delle eventuali attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del presente statuto.

Articolo 5 - Durata
La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 6 - Patrimonio e risorse economiche della Fondazione - divieto di distribuzione degli utili e/o avanzi di gestione
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili, dai beni mobili e dai valori mobiliari che risultino di proprietà della Fondazione, espressamente destinati al fondo di dotazione o alle riserve patrimoniale, nonché dal fondo di dotazione iniziale, pari ad euro 50.000 indisponibile - espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in genere, da esporre in bilancio come voce del passivo, ricompresa all’interno del patrimonio netto, e pertanto non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali - costituito dagli apporti iniziali in denaro effettuati dal Fondatore ANCREL in sede di atto costitutivo.
Tale patrimonio può essere aumentato e alimentato con oblazioni, lasciti, donazioni, legati ed erogazioni, effettuati in qualsiasi forma e a titolo di incremento del patrimonio, da parte di tutti coloro (soggetti privati e/o pubblici) che abbiano desiderio di contribuire al potenziamento ed al sostegno della Fondazione, nonché dalle rendite del patrimonio stesso se deciso in tal senso dal Consiglio di amministrazione.
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.
Le entrate correnti della Fondazione e le risorse economiche relative, disponibili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, sono costituite o possono derivare da:
  • valori mobiliari e altre contribuzioni che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
  • rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali e statutarie, nonché dalla fornitura di servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività espletate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al conseguimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali da parte di privati cittadini e/o soggetti pubblici o privati;
  • entrate derivanti da contributi da parte di Amministrazioni Pubbliche e/o Enti Pubblici o Privati per il sostegno all’attività istituzionale;
  • entrate derivanti da convenzioni e/o accordi contrattuali con Amministrazioni Pubbliche ed Enti Pubblici o Privati;
  • proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o internazionali;
  • eredità, donazioni e legati;
  • proventi delle eventuali attività diverse svolte dalla Fondazione, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali;
  • proventi delle manifestazioni di raccolta fondi;
  • proventi da alienazioni e/o locazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate ad uso diverso dall’incremento del patrimonio stesso;
  • eventuali sponsorizzazioni e/o proventi pubblicitari;
  • ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità della Fondazione.
La Fondazione, in quanto persona giuridica riconosciuta, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio.

Articolo 7 - Organi e cariche della Fondazione
Sono organi e cariche della Fondazione:
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • l’organo di Controllo.
È inoltre possibile la nomina di cariche onorarie e di comitati consultivi con funzioni specifiche.

Articolo 8 - Consiglio di amministrazione
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, di cui quattro membri nominati dall’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali (Ancrel) ed un membro nominato di comune accordo dalla vedova, Signora Eugenia Mattioli nata ad Anzola dell’Emilia il 06/05/1944, e dall’unico figlio, Signor MATTEO BORGHI, nato a Bologna il 18/11/1970, del compianto Dott. Antonino BORGHI, nato a Anzola dell’Emilia il 14/01/1943 e deceduto il 07/06/2018; alla morte del Signor MATTEO BORGHI, il diritto di nomina sarà esercitato di comune accordo da tutti i suoi figli e così via per le successive generazioni.
Il Consiglio di amministrazione nomina a sua volta, tra i propri membri, il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.
La carica di consigliere di amministrazione non è compatibile con nessuna carica di Ancrel nazionale.
Il Consiglio di amministrazione rimane in carica per 4 esercizi a partire dalla sua nomina ed i suoi membri sono rieleggibili.
Entro i 30 giorni precedenti la scadenza del quarto esercizio dalla nomina del Consiglio di Amministrazione uscente, l’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali (Ancrel) e la Famiglia di Antonino Borghi (o dei suoi eredi) dovranno rispettivamente comunicare al Consiglio di Amministrazione uscente le nomine dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, che entrerà in carica subito dopo l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di durata della carica del Consiglio di Amministrazione uscente.
I membri del Consiglio di amministrazione sono revocabili per giusta causa, con deliberazione assunta dal soggetto che li ha nominati.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di amministrazione, lo stesso dovrà essere sostituito secondo i criteri di attribuzione di nomina esposti al primo comma del presente articolo.
Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
E’ possibile che i singoli membri del Consiglio di amministrazione possano ricevere un compenso, qualora ad essi siano affidate ulteriori specifiche funzioni o deleghe per le quali è necessaria un’attività supplementare rispetto alla carica di componente del Consiglio di amministrazione, che, in quanto tale, è gratuita.
I membri del Consiglio di amministrazione hanno in ogni caso diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto della Fondazione, nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione stabilisce, inoltre, il compenso dei componenti dellTOrgano di Controllo.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno, per approvare il bilancio d’esercizio ed il bilancio preventivo.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell’avvenuta ricezione, a ciascun componente e ai membri dell’organo di Controllo almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di tre giorni. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione nonché l’indicazione delle materie da trattare all’ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di loro assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.
Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio di amministrazione potranno essere effettuate anche in forma telematica, mediante mezzi di telecomunicazione che assicurino a tutti i membri un’idonea partecipazione e la possibilità di esprimere il proprio diritto di voto.
Devono essere approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica (con arrotondamento all’unità superiore) e previo parere favorevole di Ancrel, le deliberazioni aventi ad oggetto:
  • le modifiche dello statuto;
  • lo scioglimento della Fondazione, la nomina del/i liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio.
Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore, stabilendone durata in carica, mansioni, poteri e trattamento economico.
Il Direttore, se nominato, ha il compito di:
  • provvedere, sotto la vigilanza del Consiglio di amministrazione, alla gestione operativa della Fondazione, nei limiti dei poteri a esso conferiti;
  • compiere quant’altro ad esso demandato dal Consiglio di amministrazione, che può anche ad esso affidare il coordinamento dei vari progetti della Fondazione.
Il Consiglio di amministrazione può nominare anche un Comitato Scientifico, definendone la composizione ed i compiti, che in ogni caso potranno essere solamente di natura consultiva.
L’intervento alle riunioni del Consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.
Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario all’uopo nominato, nonché trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 – Presidente e Vicepresidente
Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, e in giudizio.
  • Inoltre, il Presidente della Fondazione:
  • firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
  • sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
  • cura l’osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
  • provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente della Fondazione ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 10 – Segretario e Tesoriere
Il Consiglio di amministrazione nomina, tra i propri membri, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Segretario cura la gestione, la tenuta e la conservazione dei verbali e dei libri sociali degli organi della Fondazione ed opera sulla base dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di amministrazione.
Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione contabile e finanziaria della Fondazione ed opera sulla base dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 11 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1^ gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 12 - Bilancio preventivo
Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse economiche e finanziarie disponibili o preventivabili, l’attività che la Fondazione deve svolgere nel successivo esercizio.
Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di novembre dell’esercizio precedente quello di riferimento.

Articolo 13 - Bilancio d'esercizio
Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo comprovate esigenze che determinino rinvio della predetta scadenza, comunque non oltre i 180 giorni della chiusura dell’esercizio sociale.

Articolo 14 - Organo di Controllo
L’organo di Controllo può essere monocratico o collegiale e viene nominato dal Consiglio di amministrazione tra le designazioni effettuate al riguardo da Ancrel.
In caso di organo collegiale esso è composto da tre membri, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. In tal caso, la nomina del Presidente viene effettuata dal Consiglio di amministrazione.
L’organo di Controllo dura in carica quattro esercizi a partire dalla sua nomina.
Ai componenti dell’organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di Controllo devono essere scelti tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
In caso di Organo di Controllo collegiale, le riunioni dello stesso sono convocate dal Presidente del Collegio con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell’avvenuta ricezione, a ciascun componente almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di tre giorni. l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione nonché l’indicazione delle materie da trattare all’ordine del giorno.
Le riunioni dell’organo di Controllo, se collegiale, sono presiedute dal Presidente dell’organo stesso.
L’organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti.
I componenti dell’organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Le riunioni dell’organo di Controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 15 - Scioglimento
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, previo parere favorevole vincolante di Ancrel, può deliberare lo scioglimento della Fondazione con il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica (con arrotondamento all’unità superiore), nominando uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri e definendone anche il relativo eventuale compenso.
In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio residuo è devoluto ad Ancrel, in qualità di ente non lucrativo perseguente finalità culturali, formative ed educative analoghe.

Articolo 16 - Libri sociali obbligatori
La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori, con riferimento a ciascun organo sociale previsto dal presente statuto. I componenti gli organi sociali della Fondazione hanno il diritto di esaminare i libri sociali in qualunque momento, previa richiesta al Presidente e secondo le modalità con esso concordate.

Articolo 17 - Norme finali
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia, dettate dal Codice Civile, dal D.P.R. 361/2000 e dalle eventuali leggi speciali di tempo in tempo vigenti.